Art. 29.
(Importatori).

      1. Gli operatori che intendono svolgere attività di importazione di prodotti da agricoltura biologica provenienti da Paesi terzi, ai sensi del regolamento, si attengono alle disposizioni previste dall'articolo 23 della presente legge. La notifica dell'inizio dell'attività è trasmessa al Ministero e copia della stessa è trasmessa contestualmente all'organismo di controllo e certificazione autorizzato ai sensi dell'articolo 20, cui l'operatore fa dichiarazione di assoggettamento.
      2. Il Ministero istituisce e gestisce l'elenco nazionale degli importatori di prodotti da agricoltura biologica provenienti da Paesi terzi. Possono accedere all'elenco gli importatori che hanno effettuato la notifica di cui al comma 1 e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi dell'articolo 20.
      3. Nelle more dell'applicazione a livello nazionale delle modifiche al regolamento introdotte dal regolamento (CE) n. 1991/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, gli operatori, iscritti nell'elenco di cui al comma 2, che intendono importare prodotti di agricoltura biologica provenienti da Paesi terzi presentano domanda di autorizzazione al Ministero. Con decreto del Ministro, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione all'importazione,

 

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i contenuti della richiesta, nonché le modalità con le quali può essere concessa l'autorizzazione all'importazione.
      4. L'elenco di cui al comma 2 è pubblico.